Dal GSE- Biocarburanti: autodichiarazioni per Soggetti Obbligati, Fornitori di GPL o metano e accreditamento Impianti di Produzione

Riportiamo il comunicato GSE relativo alle autodichiarazioni per l’immissione su territorio italiano di biocarburanti.

Per Soggetti Obbligati all’immissione in consumo di biocarburanti in un dato anno s’intendono gli operatori che, nell’anno precedente, hanno immesso benzina e gasolio nel territorio nazionale.
 
I Soggetti Obbligati, annualmente, comunicano al GSE i quantitativi di carburante e di biocarburante sostenibile immessi in consumo nell’anno precedente e i quantitativi di biocarburante sostenibile che sono tenuti a immettere nell’anno in corso in virtù dell’obbligo maturato.
Tali comunicazioni avvengono attraverso l’applicativo informatico BIOCAR, al quale è possibile accedere dopo essersi registrati nell’Area Clienti del GSE.
 
Per informazioni sull’utilizzo dell’applicativo informatico BIOCAR è disponibile il Manuale utente. Le sopra citate dichiarazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in via provvisoria per i dati riguardanti il metano, con eventuale successivo invio dei dati definitivi entro il 31 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 11 del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e ss. mm. e ii.
 
A seguito delle autodichiarazioni, entro il 31 marzo il GSE emette a favore dei Soggetti Obbligati i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) spettanti, sulla base dei biocarburanti sostenibili immessi in consumo nell’anno precedente. Il numero di certificati riconosciuti è calcolato in funzione della tipologia di biocarburante immesso.
 
I certificati sono resi disponibili sul Conto Proprietà assegnato a ciascun Soggetto Obbligato, il quale potrà monitorare in tempo reale lo stato del proprio portafogli CIC.
 
Per adempiere all’obbligo, i Soggetti Obbligati hanno la facoltà di scambiarsi i CIC in una determinata finestra temporale. Terminato il periodo di scambio, il GSE verifica il rispetto dell’obbligo da parte dei Soggetti Obbligati, annulla i certificati utilizzati per assolvere l’obbligo e comunica alle autorità competenti eventuali inadempienze.
 
Tali inadempienze sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 23 aprile 2008, n.100.
 
Le autodichiarazioni fornite dai Soggetti Obbligati sono oggetto di verifiche a campione, attraverso riscontri documentali e, se opportuno, ispezioni in situ.
 
Gli oneri di gestione del sistema dei certificati di immissione in consumo sono a carico dei Soggetti Obbligati.