L’art. 10 del D.M. 28/12/2012 stabilisce che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a:
a. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b. contributi in conto interesse;
c. detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.
I Certificati Bianchi non sono pertanto cumulabili con:
a. le detrazioni fiscali del 55%;
b. l’ecobonus per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c. finanziamenti statali concessi in conto capitale.
Il divieto di cumulo degli incentivi visto al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore” del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013.
Per quanto attiene, invece, all’applicabilità ai progetti già “avviati” alla suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia metodologia di valutazione:
1. standard;
2. analitico;
3. a consuntivo.
Progetti standard
La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti Analitici
In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti a consuntivo
In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.
E’ possibile beneficiare dei certificati bianchi in caso di installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW (scheda 7 T) nel solo caso in cui l’energia prodotta dagli impianti non sia incentivata ai sensi di altri meccanismi di incentivazione statali (Conto Energia). E’ invece consentito accedere al meccanismo dei certificati qualora siano state stipulate o si intendano stipulare con il GSE le convenzioni per lo Scambio sul Posto o per il Ritiro Dedicato. Si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2014, avranno accesso al sistema dei CB esclusivamente i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
fonte: dailyenmoveme.com