ESCO ED EFFICIENZA ENERGETICA: QUALI NORME APPLICARE

Apriamo la rubrica con una panoramica del quadro normativo riferibile al settore dell’efficienza energetica, con un focus sulle disposizioni di diretto interesse per le ESCO. Seppur l’argomento possa sembrare poco utile e compilativo, qualsiasi operatore si è trovato o si troverà nella situazione di dover confrontarsi con prescrizioni normative.

Di seguito un vademecum delle norme più rilevanti a livello nazionale:

(A) Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, attuativo della Direttiva 2006/32/CE che rappresenta il principale intervento a livello comunitario in materia di efficienza energetica.

Il D.Lgs. 115/2008 contiene una serie di previsioni importanti:

(i) è formalizzata la definizione delle ESCO;

(ii) sono definiti gli aspetti caratterizzanti il contratto di rendimento energetico e, più in dettaglio, l’Allegato 2 ne identifica le clausole essenziali;

(iii) è imposto l’obbligo in capo alla PA di procedere ad interventi di riqualificazione energetica, inclusi i contratti di rendimento energetico, di ricorrere a diagnosi energetiche. La PA affiderà tali incarichi ad operatori mediante procedure ad evidenza pubblica.

(B) Il Decreto Legge 4 giugno 2013, che ha reso obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica e ha introdotto l’Attestato di Qualificazione Energetica, al fine di semplificare il rilascio del primo. Tra i soggetti autorizzati a rilasciare tali attestati, alla luce della DRP 15 febbraio 2013, si includono anche le ESCO. Si è tuttavia in attesa di un ulteriore decreto che specifichi le procedure di calcolo per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica.

(C) La disciplina relativa alla normativa in materia di titoli di efficienza energetica, come rinnovata dal Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, ricomprende nel novero dei soggetti che, su base volontaria, possono prendere parte al meccanismo di rilascio di tali titoli, anche le società di servizi energetici (incluse le ESCO).

A differenza delle norme sopra indicate, un discorso a parte deve essere fatto per le certificazioni su base volontaria. Il fatto che si tratta di norme su base volontaria significa che ciascun operatore sarà libero di aderirvi o meno. E’ pur vero che, come nel caso della certificazione UNI CEI 11352:2010, l’adesione alle sue prescrizioni comporta un verto vantaggio competitivo a favore delle ESCO che investono tempo e risorse nell’ottenimento delle certificazione.

Le ESCO che intendono ottenere la UNI CEI 11352:2010 devono, tra l’altro:

  1. offrire servizi di miglioramento di efficienza energetica;
  2. (ii) tali servizi devono essere remunerate, e la remunerazione deve essere collegata ai risparmi conseguiti dal destinatario del servizio;
  3. (iii) il servizio di efficientamento deve essere integrato, ovvero deve comprendere tutte le fasi intermedie tra cui diagnosi e progettazione;
  4. (iv) le modalità di esecuzione del servizio devono essere contrattualizzate.

Avv. Alessandra Palladini – Studio legale Legal Grounds

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