Riportiamo il comunicato del GSE in merito all’applicazione della normativa AEEG n° 462 del 17.10.2013 sugli sbilaniamenti.
Il GSE informa gli operatori che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione AEEG 462/2013/R/eeldel 17/10/2013, provvederà a trasferire ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento a partire dal mese di competenza di ottobre 2013.
Per effetto della deliberazione sopra richiamata, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all’articolo 40, comma 40.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, saranno applicati alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto.
Entro tale franchigia il corrispettivo verrà valorizzato al prezzo zonale orario, senza generare alcuna penalità.