Con l’articolo 139, la Legge n° 147/2013 del 27.12.2013 (o Legge di Stabilità) proroga il cosiddetto Ecobonus al 65% fino al 31.12.2014 (e al 50% per le spese che verranno sostenute in tutto il 2015): sono beneficiari quegli interventi di efficientamento descritti nell’articolo 14 del DL 63/2013 (e si risale ai commi 344-347, art. 1, L. 296/2006), ovvero:
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita’, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Segue art. 139:
139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»; b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del: a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del: a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»; c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»; d) all'articolo 16: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al: a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»; 2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del: a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».