Ecobonus: prorogato dalla Legge di Stabilità

Con l’articolo 139, la Legge n° 147/2013 del 27.12.2013 (o Legge di Stabilità) proroga il cosiddetto Ecobonus al 65% fino al 31.12.2014 (e al 50% per le spese che verranno sostenute in tutto il 2015): sono beneficiari quegli interventi di efficientamento descritti nell’articolo 14 del DL 63/2013 (e si risale ai commi 344-347, art. 1, L. 296/2006), ovvero: 

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita’, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

 

Segue art. 139: 

139. Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: 
  «A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
adeguamento di cui al comma 12,»; 
    b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del: 
    a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013  al
31 dicembre 2014; 
    b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31
dicembre 2015. 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle  spese
sostenute per  interventi  relativi  a  parti  comuni  degli  edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio nella misura del: 
    a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013  al  30
giugno 2015; 
    b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al  30
giugno 2016»; 
    c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il  31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  il
31 dicembre 2015»; 
    d) all'articolo 16: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Ferme   restando   le   ulteriori   disposizioni    contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati  nel
comma  1  del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse  non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al: 
    a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al  31
dicembre 2014; 
    b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015»; 
  2) al comma 1-bis, le parole da: «fino  al  31  dicembre  2013»  a:
«unita' immobiliare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta  lorda  nella  misura
del: 
    a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 
    b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute per l'acquisto di mobili e di  grandi  elettrodomestici  di
classe non  inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
apparecchiature per le quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per cento delle spese  sostenute  dal  6  giugno  2013  al  31
dicembre 2014  ed  e'  calcolata  su  un  ammontare  complessivo  non
superiore a 10.000 euro. Le  spese  di  cui  al  presente  comma  non
possono  essere  superiori  a  quelle  sostenute  per  i  lavori   di
ristrutturazione di cui al comma 1».