Prima di procedere con la redazione di un contratto EPC per l’efficienza energetica e stabilire obblighi e diritti delle parti coinvolte, occorre innanzitutto definirne lo schema, con individuazione delle sue parti essenziali.
Nel corso di questo articolo si vuole analizzare innanzitutto l’oggetto del contratto EPC, in quanto consente di avere un’idea preliminare di “chi fa cosa”. In termini molto generali, si può infatti sostenere che l’oggetto di un contratto identifica la prestazione dedotta nel contratto.
L’EPC non è un contratto tipizzato, come ad esempio il contratto d’appalto, di mutuo o di mandato; pur avendo qualche aspetto di ciascuna tipologia citata, se ne distingue proprio per la peculiarità delle attività collaterali e strumentali che lo caratterizzano. Ad ogni modo l’articolo 1322 del codice civile consente alle parti di regolare i propri rapporti attraverso contratti non tipizzati, purchè gli interessi perseguiti siano leciti e meritevoli di tutela dell’ordinamento.
Con un contratto di efficienza energetica una parte si impegna a svolgere interventi e servizi finalizzati a riqualificare e migliorare l’efficienza di un sistema energetico di un’altra, verso il pagamento di un corrispettivo. Sembra quindi potersi individuare due poli: da una parte un soggetto si obbliga al raggiungimento di un risultato di efficienza e risparmio energetico, dall’altra l’altro soggetto retribuisce la misura di risparmio raggiunta.
L’unione tra questi due poli è dato dall’intervento di analisi della performance del sistema energetico, in quanto consente di stabilire l’intervento tecnico ed economico di una parte (con definizione dei relativi rischi economici e di fattibilità), nonché gli obblighi di comportamento e le modalità di utilizzare il sistema in capo all’altra. Ed è proprio da questo punto che negli articoli successivi si partirà con l’analisi delle principali prestazioni del contratto EPC, nonché delle responsabilità e obblighi delle parti coinvolte.
Avv. Alessandra Palladini – Studio legale Legal Grounds