Riportiamo il comunicato dell’AEEG a seguito delle sentenze del TAR Lombardia.
In breve, per lo sbilanciamento i produttori saranno tenuti a indicare al GSE i programmi di immissione di energia in rete fondandosi sulle migliori stime di energia per ogni impianto.
Per il RID “i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell’energia elettrica immessa”.
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Indicazioni in merito alle previsioni delle immissioni di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e all’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, a seguito delle sentenze del Tar Lombardia, nn.1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013
12 luglio 2013
Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio nella riunione dell’11 luglio 2013 si riporta quanto segue.
Con le sentenze nn.1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013, il Tar Lombardia ha annullato:
- la deliberazione 281/2012/R/efr, avente a oggetto “Revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili”;
- la deliberazione 493/2012/R/efr, recante “Approvazione delle modalità per l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva”;
- le relative “Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero”, pubblicate dal GSE sul proprio sito in data 27 novembre 2012,
ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione delle medesime sentenze, cioè limitatamente ai criteri di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ai produttori.
Le medesime sentenze non mettono in discussione né la compartecipazione, da parte dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili, agli oneri di sbilanciamento, né la prevedibilità di tali fonti (e quindi la necessità di effettuare programmi e previsioni).
È quindi confermato l’obbligo, in capo agli utenti del dispacciamento, di definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, come previsto dall’articolo 14, comma 14.6, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06.
In particolare, nel caso di ritiro dedicato, è confermata la disposizione prevista dall’articolo 5, comma 5.1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07, secondo cui “i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell’energia elettrica immessa“, secondo le modalità definite dal GSE. Di conseguenza, continua a trovare applicazione anche la disposizione secondo cui il GSE applica, ai produttori che accedono al ritiro dedicato, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo GSE nell’ipotesi di allocare ai produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia (si vedano, al riguardo, i criteri definiti dal GSE e approvati dall’Autorità con la deliberazione 493/2012/R/efr).
L’Autorità presenterà ricorso al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva, avverso le sentenze sopra richiamate del Tar Lombardia.
Nelle more delle decisioni del Consiglio di Stato o di eventuali altri provvedimenti adottati dall’Autorità, per effetto delle sentenze sopra richiamate (che sono immediatamente esecutive), viene ripristinato l’articolo 40, commi 40.4 e 40.5, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr, secondo cui:
- “per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, […], il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento [cioè il prezzo zonale orario]”;
- “per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.3” [cioè a quello previsto per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un’unità non abilitata].
Conseguentemente, nel caso di impianti ammessi al ritiro dedicato o alle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, nel caso di energia elettrica non incentivata di cui alla deliberazione ARG/elt 1/09 e di energia elettrica non incentivata di cui all’articolo 5, comma 5.1, dell’Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, non sussiste più la cosiddetta “quota residua” dei corrispettivi di sbilanciamento (pari alla differenza tra il prezzo zonale orario e il prezzo di sbilanciamento) da attribuire ai produttori, avendo valore nullo (sono quindi abrogati i criteri definiti dal GSE e approvati dall’Autorità con la deliberazione 493/2012/R/efr relativi alle modalità di attribuzione ai produttori della quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento).
Si precisa che l’articolo 40, comma 40.4, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr viene ripristinato a decorrere dalla prima data utile (cioè con riferimento alle fatturazioni non ancora effettuate da Terna relative al mese di maggio 2013). Diversamente, l’articolo 40, comma 40.5, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr viene ripristinato a decorrere dall’inizio del primo mese utile a seguito delle sentenze (1 luglio 2013). Infatti tale comma era stato definito al fine di evitare comportamenti speculativi da parte degli utenti del dispacciamento in un contesto in cui i corrispettivi di sbilanciamento erano valorizzati al prezzo zonale orario. Non ha quindi alcuna rilevanza il ripristino di tale disposizione per il periodo antecedente alla sentenza.
Si ritiene inoltre che le sentenze sopra richiamate non comportino l’annullamento della deliberazione 281/2012/R/efr nella parte in cui ha abrogato l’articolo 40bis dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 relativo al corrispettivo per la corretta previsione. Pertanto, si ritiene che tale corrispettivo continui a non trovare applicazione a partire dall’1 gennaio 2013.
Per quanto riguarda eventuali conguagli riferiti agli importi già fatturati e relativi ai primi mesi dell’anno 2013, si invita a valutare l’opportunità di attendere almeno l’esito della discussione della sospensiva presso il Consiglio di Stato. Nel frattempo, in relazione ai dati del mese di aprile 2013 (già fatturati al GSE ma non ancora trasferiti ai produttori nel caso di ritiro dedicato, tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, energia elettrica non incentivata di cui alla deliberazione ARG/elt 1/09 ed energia elettrica non incentivata di cui all’articolo 5, comma 5.1, dell’Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr), il GSE è autorizzato a utilizzare il Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate per garantire la copertura finanziaria della differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento già regolarizzati con Terna ai sensi della deliberazione 281/2012/R/efr e quelli da regolarizzare con i produttori in applicazione dell’articolo 40, comma 40.4, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla medesima deliberazione 281/2012/R/efr.
Infine, si ricorda che l’articolo 14, comma 14.7, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che Terna segnali all’Autorità significativi e reiterati scostamenti dall’applicazione dei principi enunciati all’articolo 14, comma 14.6, dell’Allegato A alla medesima deliberazione (come sopra richiamati), per l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza, ivi incluso l’avvio di procedimenti sanzionatori.